venerdì 30 aprile 2010

Accreditamento Istituzionale ebook

ditamdPresento ai lettori il mio nuovo libro in formato ebook che tratta dell’Accreditamento Istituzionale in sanità.

L'Accreditamento Istituzionale

L’accreditamento istituzionale, disciplinato dall’art. 8 quater del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229, è quel meccanismo attraverso il quale il Servizio sanitario nazionale seleziona le strutture pubbliche e private, erogatrici di prestazioni, nell’ambito delle quali potrà esplicarsi la libera scelta da parte dell’utente.

Ritengo che l’opera possa fornire un contributo alla divulgazione di questo importante aspetto dell’organizzazione amministrativa del servizio sanitario e fornire agli utenti, nella qualità di assistiti, una maggiore consapevolezza dei propri diritti. 

domenica 18 aprile 2010

Puglia, Legge regionale 25.02.2010, n. 4

Art. 12
Processo di accreditamento al servizio sanitario

1. La data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata dal comma 1 dell’articolo 36 (Attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge regionale 16 aprile 2007, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia), al 31 dicembre 2009 è modificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Legge finanziaria 2010), al 31 dicembre 2010.

2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla l. 191/2009, le strutture e i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all’articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2010 accedono alla fase dell’accreditamento istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al reg. reg. 3/2005.

3. L’accesso alla fase di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l’autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal reg. reg. 3/2005.

4. Qualora le strutture provvisoriamente accreditate di cui all’articolo 36 della l.r. 10/2007 non risultino in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici a seguito della verifica operata ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della l.r. 8/2004 e successive modificazioni, si applicano le procedure di cui all’articolo 27 della l.r. 8/2004.

5. Le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del reg. reg. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della l.r. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2010. L’istanza di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le specifiche tipologie di attività.

6. Le RSA autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del reg. reg. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste entro il 31 dicembre 2010. L’istanza di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti per le specifiche tipologie di attività.

7. Le procedure di cui al comma 5 si applicano anche alle strutture derivanti da riconversione di strutture residenziali psichiatriche in eccesso di fabbisogno in coerenza con l’articolo 9, comma 2, della l.r. 26/2006.

8. Per favorire i processi di riconversione non si applicano le procedure previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, e dall’articolo 7 della l.r. 8/2004, prevedendo la possibilità, all’atto della verifica, di concedere contestualmente l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale.