giovedì 10 dicembre 2009

La valenza degli accordi contrattuali

Come affermato nel post titolato "Gli accordo contrattuali" con la stipula dell’accordo il soggetto accreditato, da potenziale erogatore del servizio pubblico, diviene effettivo erogatore di prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario.

Gli studiosi del diritto si domandano se sussista o meno per la pubblica Amministrazione competente un obbligo di sottoscrivere questi accordi ovvero si pone il quesito se, nel procedimento che partendo dall’autorizzazione porta all’individuazione concreta dei soggetti erogatori, gli accordi contrattuali rappresentino un momento di discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione competente, o se invece il soggetto che ha già ottenuto l’accreditamento abbia un diritto ad ottenere la stipulazione dell’accordo.

La dottrina propone opinioni discordi. Alcuni importanti autori sostengono che non esiste un obbligo per la pubblica Amministrazione di stipulare accordi con le strutture accreditate, altri autorevoli autori, sostengono che un obbligo in questo senso esiste.

Anche la giurisprudenza non è concorde sul punto e non è arrivata a riconoscere l’esistenza di un diritto alla stipulazione dei contratti in capo ai soggetti accreditati.

Personalmente ritengo che non possa configurarsi, in capo alla pubblica Amministrazione competente, un obbligo di stipulazione degli accordi contrattuali con i soggetti accreditati. Questo perché l’art. 8 quinquies, comma 2, affermando: “In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati” sembra attribuire un ulteriore potere discrezionale alla Pubblica Amministrazione prevedendo valutazioni comparative della qualità e dei costi. L'esito di tali attività di valutazione, quindi di stima comparativa della qualità e dei costi, determinerà necessariamente la scelta di alcuni soggetti e l'esclusione di altri, integrando la tipica condotta discrezionale. 


Aggiungo, però, che tale sistema appare troppo limitante nei confronti delle strutture accreditate, la cui rispondenza ai requisiti di legge e la cui funzionalità alle esigenze della programmazione regionale è stata già dimostrata durante il procedimento a cui fa seguito l’atto di accreditamento.