giovedì 21 gennaio 2010

Altre teorie


La dottrina dal canto suo è divisa sulla natura del nuovo atto di accreditamento. Una parte di essa qualifica l’atto di accreditamento come concessione di servizio pubblico, mentre altra parte lo qualifica come atto di natura autorizzatoria. Molto interessante appare la posizione dell’autrice CORBETTA(1) che afferma: Non si può pienamente accettare nessuna di queste teorie. O meglio. L’atto di accreditamento, alla luce della normativa vigente, non può che essere riconosciuto come un atto discrezionale, subordinato alle previsioni della programmazione e della pianificazione. Ugualmente però, la sua natura discrezionale, non esclude che si tratti un atto non concessorio ma autorizzatorio. Si è cioè in presenza di un atto autorizzatorio, ovvero di un atto che deve verificare la sussistenza di una serie di requisiti in capo ai soggetti richiedenti e, una volta verificatili, pur nei limiti di quanto disposto in sede di programmazione, provvede nel senso dell’attribuzione dell’accreditamento stesso".
Nella medesima direzione è indirizzata parte della giurisprudenza, il TAR Campania(2) chiarisce che: “La nuova configurazione del sistema sanitario regionale sulla base dell’accreditamento, pur avendo sostituito al rapporto di tipo concessorio un rapporto fondato sull’abilitazione scaturente dalla verifica del possesso dei requisiti di idoneità, non implica l’esclusione di un qualsivoglia potere pianificatorio regionale, non potendosi escludere il potere – dovere dell’Amministrazione che eroga fondi del Servizio sanitario nazionale, di dettare talune minime regole organizzative di buona amministrazione volte quantomeno a consentire alla Regione di avere contezza delle prestazioni che si erogano e che dovranno essere pagate in favore delle strutture accreditate…”.
Non necessariamente quindi la attività autorizzatoria deve essere di tipo vincolato ben potendo aversi attività autorizzatoria di tipo discrezionale.


 

(1) C. CORBETTA, La sanità privata nell’organizzazione amministrativa dei servizi sanitari, 2004, Maggioli Editore, pag. 219
(2) TAR Campania, Sez. I, 24 dicembre 1999, n. 3366, in Ragiusan, 2000, fasc. 193-4, pag. 38