martedì 19 gennaio 2010

Natura ibrida


Altra giurisprudenza ha evidenziato la natura ibrida dell’atto di accreditamento. Secondo tale orientamento, si tratterebbe infatti di una abilitazione idoneativa riferita alla struttura sanitaria privata oggettivamente intesa, che richiede il rispetto degli standard minimi nazionali e regionali, piuttosto che in termini autorizzatori, con riferimento alla persona che ne abbia la titolarità(1). Il TAR Campania(2), pronunziandosi su di un ricorso presentato dall’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) sede regionale della Campania e da numerose case di cura campane, afferma con estrema chiarezza: “La natura ibrida del rapporto di accreditamento, a metà strada tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri di mercato, ma a criteri universalistici di servizio pubblico di erogazione (tendenzialmente gratuita) di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell’erario, impone al privato accreditato precisi doveri di leale collaborazione con l’amministrazione ed amplifica l’ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile nei comuni rapporti obbligatori”.
Tale sentenza riproduce fedelmente quanto già affermato dal TAR Campania nella sentenza n. 7845 del 6 dicembre 2002(3) che decide il ricorso proposto dall'ANISAP - Regione Campania e numerosi laboratori di analisi e centri diagnostici campani. Quindi, anche secondo quest’ultimo orientamento, l’accreditamento che viene espressamente definito ibrido, sarebbe un atto a metà strada tra la concessione di servizio pubblico e l’abilitazione tecnica idoneativa, nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri di mercato, ma a criteri universalistici di servizio pubblico di erogazione (tendenzialmente gratuita) di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell’erario, che impone al privato accreditato precisi doveri di leale collaborazione con l’Amministrazione ed amplifica l’ordinario dovere di diligenza e correttezza nei comuni rapporti obbligatori.

Infine, assumendo una posizione piuttosto originale, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, sul ricorso in appello n. 1126 del 2005, proposto da A.I.O.P. – associazione italiana ospedalità privata, sede regionale della Sicilia, sostiene che l'accreditamento istituzionale non è una concessione di servizio pubblico, ma un "accordo atipico" cui non si applica la regola della concorsualità nell'affidamento.

(1)  TAR Campania, Sez. I, 5 settembre 2000, n. 3367, in Ragiusan, 2001, fasc. 201, pag. 53
(2)  TAR Campania, Sez. I, 4 dicembre 2003, n. 427, www.giustizia-amministrativa.it
(3)  TAR Campania, Sez. I, 6 dicembre 2002, n.7845, www.giuffre.it, su Foro amministrativo TAR on line