I giudizi autorizzatori sono vincolati se e nei limiti in cui la legge stabilisce preventivamente le caratteristiche delle circostanze, persone o atti cui l’autorizzazione deve essere rilasciata. L’organo competente deve solo accertare, caso per caso, se queste caratteristiche esistono. Gli stessi atti sono invece discrezionali, nella maggior parte delle ipotesi, nei casi in cui le autorizzazioni devono essere rilasciate sulla base di un giudizio di convenienza in ordine agli interessi di un dato o dati soggetti della collettività(1). Tra l’altro, nell’ambito delle autorizzazioni a carattere discrezionale, si devono distinguere le abilitazioni dalle autorizzazioni. L’emanazione dell’atto di tipo abilitativo è subordinata alla valutazione di elementi di carattere tecnico. L’emissione di un provvedimento autorizzativo non comporta verifiche di questo tipo, ma si ha l’esercizio di un diritto, subordinato all’accertamento della rispondenza dei requisiti in capo al soggetto istante, con i particolari interessi pubblici dei quali l’ordinamento chiede il riscontro. Nel primo caso si configura un potere discrezionale di tipo tecnico, nel secondo caso, siamo al cospetto di una vera e propria discrezionalità amministrativa.
Interessante al riguardo una sentenza pronunziata nel 2003 dal TAR Campania(2) che, nel caso oggetto di studio, afferma coesistere entrambi i tipi di discrezionalità: “… In tale contesto, l’accreditamento concreta, allo stesso tempo, sia un atto di accertamento tecnico-discrezionale, per la parte in cui viene verificato il possesso, in capo alla struttura che ne faccia richiesta, dei requisiti ulteriori di qualificazione, sia una valutazione connotata da elementi di discrezionalità amministrativa, per la parte in cui viene ponderata la funzionalità della struttura rispetto alle scelte della programmazione sanitaria regionale, nell’ambito delle linee della programmazione nazionale … i requisiti ed il procedimento di accreditamento sono definiti dalle Regioni, in base a criteri generali ed uniformi (anche all’evidente fine di limitarne la discrezionalità valutativa ed assicurare che la scelta degli erogatori da accreditare non avvenga su basi meramente fiduciarie, ma secondo parametri obiettivi e trasparenti), previsti a livello statale con atto di indirizzo e coordinamento.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si può riconoscere, l’attuale atto di accreditamento come un atto che, pur in presenza di caratteri di discrezionalità, insita negli atti di programmazione, assume un tipico valore autorizzatorio.
(1) P. GASPARRI, voce Autorizzazioni (dir. amm.), in Enc. dir., vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, pagg. 514 e segg.(2) TAR Campania, Salerno, Sez. I, 13 febbraio 2003, n. 5160, su giustizia- amministrativa.it