lunedì 23 marzo 2009

Autorizzazione e Accreditamento

La vita del “diritto all’accreditamento” è stata breve. E' durata circa un anno, perché sul tema ben presto è intervenuto il d.P.R 14 gennaio 1997(1). Si trattava dell’atto di indirizzo e coordinamento espressamente richiesto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 per l’individuazione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per le strutture sanitarie, pubbliche e private, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie. Con lo stesso sono stati approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private ed è stato disposto che le regioni determinino gli standards di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione.
L’accreditamento, di conseguenza, è diventato un quid pluris rispetto all’autorizzazione. I requisiti minimi per l’autorizzazione sono indicati nell’allegato facente parte integrante del decreto. Essi attengono essenzialmente alla politica, agli obiettivi, alla qualità, alla struttura organizzativa. I requisiti ulteriori dovranno essere definiti dalle Regioni con l’individuazione di specifici standard di qualità necessari per l’ottenimento dell’accreditamento da parte delle strutture, sia pubbliche che private, in possesso dei requisiti minimi per l’autorizzazione di cui all’art. 1. La Regione nell’elaborare i requisiti necessari per l’accreditamento dovrà osservare quattro criteri, elencati nel decreto stesso.

1) la funzionalità dell’accreditamento in relazione alle scelte di programmazione regionale.
2) l’unicità del regime di accreditamento delle strutture, cioè deve avere come fine ultimo la garanzia della qualità delle prestazioni e non deve portare ad una discriminazione tra soggetto pubblico e soggetto privato.
3) l’unicità degli standard di dotazione rispetto alla tipologia delle prestazioni e alla classe delle strutture, quindi il necessario rispetto del livello qualitativo e quantitativo delle dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni erogabili.
4) Il risultato positivo che le strutture devono presentare rispetto al controllo di qualità.

E’ dichiarata la non sussistenza di un vero e proprio diritto all’accreditamento, infatti, l’art. 2 comma 7 afferma che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del Ssn di corrispondere la remunerazione per le prestazioni dallo stesso erogate, ma solo uno status di potenziale soggetto accreditato, sulla base del quale il soggetto titolare del servizio valuterà se ed in quanto servirsi delle prestazioni dello stesso.
In merito in Consiglio di Stato(
2) afferma:” il d.p.r. 14 gennaio 1997 ha individuato in modo preciso la funzione teleologica dell’accreditamento la quale deve risultare «funzionale alle scelte di programmazione regionale». A tale stregua, deve ritenersi che l’accreditamento non debba più essere considerato un diritto, posto che il d.p.r. citato ha definito un assetto caratterizzato da limiti in ordine all’adozione dei provvedimenti richiesti per il passaggio all’accreditamento, limiti riconducibili ad un’accresciuta capacità discrezionale dell’amministrazione, capacità che, a sua volta, non è più esclusivamente fondata su mere argomentazioni tecniche”.Si assiste in questa fase anche al passaggio dal sistema dell’accreditamento provvisorio a quello dell’accreditamento definitivo. Ai sensi dell’art. 6 comma 6, legge 30 dicembre 1994, n. 724, il regime di accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie private, opera automaticamente per tutte le strutture che risultano già convenzionate alla data del 1 gennaio 1993, limitatamente al biennio 1995 – 1996; successivamente a seguito dell’emanazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, entra in vigore il regime definitivo, con conseguente possibilità di accesso per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti previsti.

 
(1) d.p.r. 14 gennaio 1997 – Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997 n. 42 supp.ord.
(2) Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 maggio 2006, n. 8