giovedì 19 marzo 2009

L'assistenza pubblica e i privati

La legge 12 febbraio 1968 n. 132, c.d. “legge Mariotti”(1) all’art. 1 previde espressamente che l’assistenza ospedaliera pubblica fosse svolta a favore di tutti i cittadini da parte degli Enti ospedalieri. A tali Enti ospedalieri, persone giuridiche pubbliche, furono ricondotti un’ampia serie di soggetti(2), inoltre furono costituiti in Enti ospedalieri tutti gli Ospedali appartenenti ad Enti pubblici che avevano come scopo, oltre all’assistenza ospedaliera, anche finalità diverse(3). Allo stesso tempo, all’art. 2 comma 3 dispose nel senso che le cure dovevano essere prestate indiscriminatamente e gratuitamente a tutti quelli che ne avessero bisogno, quindi non solo agli indigenti, rendendo in questo modo l’assistenza ospedaliera obbligatoria e gratuita per chiunque ne avesse necessità.
Lo stesso art. 1 dopo aver affermato che l’assistenza ospedaliera pubblica era svolta a favore di tutti i cittadini - italiani e stranieri - esclusivamente dagli Enti ospedalieri, introducendo dunque un concetto di Servizio sanitario come servizio pubblico svolto esclusivamente da soggetti pubblici, individuava in realtà e quindi riconosceva in maniera implicita, l’esistenza di una serie d’altri soggetti che a vario titolo potevano svolgere l’assistenza ospedaliera(4).

Si trattava di ospedali psichiatrici, Istituti di cura per malattie mentali, Istituti di cura e ricovero riconosciuti a carattere scientifico, case di cura private, Cliniche e Istituti universitari di ricovero e cura. Con l’individuazione di queste diverse categorie di Enti, chiamati a svolgere l’assistenza ospedaliera, si dava vita ad una forma di pluralismo organizzativo riconducibile a due tipologie. Quella pubblica, rappresentata da Enti ospedalieri, Ospedali psichiatrici, Istituti di ricovero e cura e quella privata con le Case di cura e le Fondazioni.

Si rendevano dunque operanti in tal modo i principi derivanti dalle previsioni di cui all’art. 32 della Costituzione per cui il cittadino è titolare di un diritto alla salute ed è la Repubblica che deve garantire l’effettivo esercizio e l’effettiva tutela di quel diritto, pur nella compresenza di soggetti pubblici e privati. I soggetti privati, in specifico le Case di cura private, in quanto rientranti nel sistema dell’organizzazione sanitaria pubblica, che in quel momento stava nascendo, erano espressamente sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità.

Tali soggetti per poter operare nel sistema sanitario necessitavano di appositi atti, autorizzatori e convenzionali.

  1. Le autorizzazioni per l’apertura, l’ampliamento o la trasformazione, secondo il disposto dell’art. 52, erano rilasciate dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
  2. Le convenzioni erano specificatamente contemplate all’art. 53 per legare le Case di cura private con gli Enti mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei propri iscritti e erano sottoposte all’approvazione del medico provinciale il quale doveva valutare che la Casa di cura privata possedesse i requisiti igienico – sanitari necessari per poter assicurare un’adeguata assistenza sanitaria e doveva tenere presente l’interesse pubblico e quanto stabilito a livello di programmazione.

Tali convenzioni, quindi, oltre ad un contenuto di accertamento tecnico, assumevano una valenza in qualche modo discrezionale con riguardo alle valutazioni che il medico provinciale doveva svolgere in relazione all’interesse pubblico e a quanto stabilito in sede di programmazione. Dunque, mentre le autorizzazioni rappresentavano un mezzo d’inserimento di nuovi soggetti nell’organizzazione sanitaria pubblica, lo stesso non poteva dirsi espressamente per le convenzioni.

Queste ultime, infatti, venivano sottoscritte tra Enti mutualistici e soggetti privati che svolgevano un servizio per loro conto, quindi, non legavano la Usl, titolare del servizio sanitario, e gli Enti gestori in un rapporto in cui i secondi agivano in nome e per conto del primo. Le convenzioni, in sostanza, finivano per assumere non tanto la natura di concessioni di servizio pubblico, quanto la valenza di controllo sulle Case di cura stesse.


(1)  Gazzetta Ufficiale n. 68 del 12.03.1968
(2) Enti pubblici che provvedono al ricovero e alla cura degli infermi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri Enti pubblici che, al momento dell’entrata in vigore della legge, provvedessero al ricovero e alla cura degli infermi.
(3) Gli ospedali prima di questa disciplina erano i maggior parte dipendenti dalle Ipab o da Enti pubblici diversi come: Comuni, Province, Enti mutualistici.
(4) A. PIZZI Le strutture sanitarie convenzionate, in Unità sanitarie e Istituzioni, a cura di F. MERUSI, Bologna, il Mulino, 1982, pagg. 144 e segg.