venerdì 20 marzo 2009

Il Servizio Sanitario Nazionale

Alla legge sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833, titolata “istituzione del Servizio sanitario nazionale(1), si attribuisce la nascita dell’assistenza sanitaria come vero e proprio servizio pubblico nazionale.
La pubblicizzazione del servizio è espressamente prevista dall’art. 1 comma 1 della legge stessa, ai sensi del quale, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il Ssn. Di conseguenza, l’obbligo in capo all’ordinamento di tutelare un diritto, non solo d’interesse pubblico ma anche costituzionalmente garantito come quello alla salute, organizzato secondo principi espressi e sottoposto a precise regole e controlli, qualifica necessariamente l’organizzazione a ciò predisposta come servizio pubblico ad istituzione necessaria. Tale servizio è ispirato ai principi della globalità delle prestazioni, all’universalità dei destinatari, e dall’uguaglianza del trattamento. Si prevede, infatti, che esso ricomprenda prestazioni di tipo diverso, costituite dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l’uguaglianza dei cittadini nei confronti dello stesso.
Quanto alla nazionalità del servizio, la stessa deriva dalla pretesa del legislatore di creare un servizio unitariamente inteso, a livello territoriale, con un’organizzazione uguale per tutte le diverse realtà territoriali. Infatti, diversamente da quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974 n. 386 che attribuiva alla Regione la titolarità del Servizio sanitario, la nuova legge da un lato riconosce tale funzione in capo alla Repubblica, che ha il compito di tutelare la salute, dall’altro individua il soggetto titolare del servizio nell’Unità sanitaria locale che racchiude in se il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei Comuni, singoli e delle Comunità montane, che in un ambito territoriale determinato assolvono i compiti del Ssn. Tali organismi sono dunque qualificati come articolazioni dei Comuni e inseriti nelle organizzazioni degli stessi, pur essendo privi di personalità giuridica. L’Usl, oltre ad essere titolare del Ssn, è anche uno dei gestori di tale servizio, anzi è il principale dei soggetti erogatori. Infatti, ai sensi dell’art. 19, sono le Usl che provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli minimi di prestazioni sanitarie stabilite dalla legge. Ai sensi dell’art. 25, alle Unità sanitarie locali non spetta però in via esclusiva l’erogazione delle prestazioni sanitarie, alla quale provvedono concretamente una serie di soggetti diversi, cioè presidi delle USL, Ospedali pubblici e soggetti convenzionati.(2)

La legge, quindi, prevede che il Ssn, al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefigge, utilizzi accanto alla Usl altri soggetti che saranno chiamati ad erogare le prestazioni sanitarie, in ossequio a quei principi di pluralismo e di libertà d’iniziativa economica privata già affermati dalla legge n. 132. E’ anche vero, però, che l’Usl mantiene in ogni caso, all’interno dei diversi erogatori, una posizione di necessarietà e di preminenza, da cui discende una sua qualificazione come gestore necessario e primario rispetto agli altri soggetti che eventualmente si trovino ad erogare prestazioni sanitarie.


(1) Gazzetta Ufficiale 28.12.1978 n. 360 Suppl. Ord.
(2) In particolare l’assistenza medica specialistica è prestata presso gli ambulatori dell’Usl o presso quelli convenzionati; le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio si hanno presso le strutture delle Usl o presso le strutture convenzionate; l’assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli Ospedali pubblici o presso gli altri Istituti convenzionati.