lunedì 23 marzo 2009

La nascita dell’accreditamento

Il d.lgs. n. 517 del 1993 c.d. decreto Garavaglia(1) apportò una serie di importanti modifiche su tutto il testo del d.lgs. 502 del 1992. Esso ribadiva la competenza delle Regioni in materia di autorizzazioni e vigilanza sulle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie; confermava altresì la necessità di emanare un atto di indirizzo e coordinamento che doveva definire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli per la verifica della permanenza di suddetti requisiti. Si continuava a prevedere che sarebbe stata l’Azienda Usl a provvedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie avvalendosi delle istituzioni sanitarie pubbliche e private e si continuava a prevedere che i rapporti tra le Asl e i soggetti erogatori erano fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa e si ribadiva il principio della facoltà di libera scelta dell’utente dietro presentazione della prescrizione medica.
Si confermava, come nel d.lgs 502, che i precedenti rapporti fondati sul regime del convenzionamento sarebbero dovuti cessare ma invece di lasciare indefinita la qualificazione e la regolamentazione dei nuovi rapporti si affermava che questi si sarebbero fondati sul nuovo criterio dell’accreditamento delle istituzioni. Con tale concetto ci si riferiva in via generale a quel meccanismo attraverso il quale il Ssn poteva selezionare le strutture pubbliche e private, erogatrici di prestazioni, nell’ambito delle quali poteva esprimersi la libertà di scelta da parte dell’utente. Il legislatore aveva previsto che gli altri due elementi qualificanti il nuovo rapporto erano costituiti dalle modalità di pagamento a prestazione e dalla adozione di sistemi di verifica della qualità delle prestazioni erogate. Nessun riferimento espresso era fatto alla necessità di pianificazione, ovvero alla subordinazione della possibilità di accreditamento a quanto stabilito discrezionalmente in quella sede dalle pubbliche Amministrazioni competenti. Questo sarebbe stato a significare che tutti i soggetti che erano ritenuti in possesso dei requisiti tecnici specifici, valutati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, potevano, o meglio dovevano essere accreditati ed entrare a far parte del sistema del Ssn, con l’ulteriore obbligo di accettare il sistema tariffario e di adottare un sistema di verifica e revisione delle attività svolte e delle prestazioni erogate.

Da tali previsioni discendevano una serie di importanti conseguenze:
L’atto di accreditamento era configurato come un atto sostanzialmente vincolato dall’esito dell’attività ricognitiva, dunque un atto a contenuto fondamentalmente autorizzatorio, di tipo vincolato. Quindi la pubblica Amministrazione doveva limitarsi a verificare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
L’atto di accreditamento con natura autorizzatoria, finiva con il sovrapporsi, se non addirittura a coincidere, con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria. Infatti, i requisiti che l’art. 8 richiedeva per entrambi gli istituti finivano per essere gli stessi, quindi il loro possesso era sufficiente non solo per svolgere l’attività sanitaria ma anche per svolgerla per conto e a carico del SSN.
Per la considerazione fatta al punto precedente, finendo l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività sanitaria e l’accreditamento per coincidere sembrava non essere più necessaria una concessione traslativa di pubblico servizio. Dunque, si sarebbe stati alla presenza di un sistema non più inquadrabile nell’ottica del servizio pubblico in senso soggettivo, dove il titolare del servizio, con atto di concessione, trasferiva in capo ad un determinato soggetto la gestione del servizio ma di un sistema qualificabile come servizio pubblico in senso oggettivo dove un’attività di rilevanza pubblica poteva essere svolta da soggetti qualificati sulla base di un atto sostanzialmente autorizzatorio.
Potendo inserirsi nel sistema tutti coloro che erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sembrava configurarsi per i soggetti che ne avevano i requisiti un vero e proprio diritto all’accreditamento.


(1) Gazzetta Ufficiale 15.12.1993 N. 293 Suppl. Ord.