giovedì 19 marzo 2009

La tutela della salute, art. 32 Cost.

Un primo riconoscimento di una concezione più ampia di sanità è attuato dall’art. 32 della Costituzione il quale recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.(1) ovvero di un diritto che si inquadra nel disegno costituzionale di promozione del benessere e dello sviluppo della persona umana.

In un primo senso il diritto alla salute è un diritto soggettivo a non subire lesioni della propria integrità psico – fisica, inteso come stato di benessere complessivo della persona. In questo contesto, il diritto alla salute è riconoscibile nei rapporti pubblicistici come diritto di libertà individuale, cioè come divieto di ingerenza sullo stato psico – fisico dei singoli da parte dei pubblici poteri.
In un secondo senso il diritto alla salute richiede per la propria tutela un intervento da parte dei pubblici poteri che devono necessariamente intervenire, in maniera diretta o indiretta, non potendosi disinteressare della tutela dello stesso, come in parte era avvenuto in passato. Si è dunque alla presenza di un vero e proprio diritto sociale
La qualificazione del diritto alla salute come diritto sociale discende dunque dall’individuazione dello stesso come diritto fondamentale degli utenti, della cui tutela si deve occupare la Repubblica, in altre parole l’insieme composito dei soggetti pubblici.
Il costituente, delineando i compiti della Repubblica nel campo della sanità come vere e proprie funzioni pubbliche, ha creato lo Stato sociale di diritto(2), in cui è lo Stato che assume in capo a se stesso una serie di compiti e di funzioni che non attengono più semplicemente a servizi di tipo economico ma anche ad altri settori.
Dalla previsione di cui all’art. 32 della Costituzione, oltre a derivare il riconoscimento della salute come diritto soggettivo pubblico, si traggono anche due principi ulteriori.
In primo luogo che la tutela della salute non può essere affidata solo alle dinamiche privatistiche, quindi, come era parso avvenire sino a quel momento all’iniziativa dei privati. In secondo luogo che si ha una compresenza nel sistema sanitario delle due iniziative, sia quella pubblica che quella privata. Infatti, con le prescrizioni di cui all’art. 32 della Costituzione, il legislatore costituzionale, pur obbligando i pubblici poteri a farsi carico di un diritto costituzionalmente protetto quale quello alla salute, non ha voluto conferire in via esclusiva e monopolistica agli apparati pubblici la gestione dei servizi sanitari. Si deve ritenere quindi che abbia voluto consentire anche ad operatori privati la possibilità di intervenire nella gestione del servizio sanitario che si delinea, quindi, come un servizio a costituzione necessaria ma caratterizzato dalla compresenza di soggetti pubblici e privati.


(1) Cfr. G. CORSO, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, pag. 768.
(2) R. FERRARA, voce (Diritto alla salute), in Digesto disc. pubbl. Vol XIII, Torino, Utet, 1997, pag. 520