sabato 21 marzo 2009

Fine del regime delle convenzioni

La nuova riforma aveva come scopo primario quello di superare la posizione di sussidiarietà rispetto al pubblico in cui il privato era stato di fatto collocato dalla legge n. 833 del 1978 la c.d. "Riforma Sanitaria". L’obiettivo era quello di arrivare ad una situazione in cui struttura pubblica e privata potessero trovarsi su un piano di assoluta parità, poiché entrambe svolgevano un servizio pubblico, quello dell’assistenza sanitaria. In attuazione della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421(1) venne emanato il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 c.d. decreto De Lorenzo(2), il primo importante decreto della riforma sanitaria degli anni 90. Esso, all’art. 8 titolato disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali conteneva norme in materia di autorizzazioni, di vigilanza, di erogatori di prestazioni e di convenzioni con le istituzioni sanitarie private. In merito alle convenzioni, ai sensi del comma 7, i rapporti esistenti dovevano cessare entro un triennio dalla data di entrata in vigore del decreto e doveva provvedersi, allo stesso tempo, all’adozione di tutti i provvedimenti necessari per l’instaurazione di nuovi rapporti. I principi cardine del nuovo sistema del d.lgs n. 502, in merito ai rapporti tra pubblico e privato, sono così sintetizzabili:

· Riconoscimento espresso alle autorizzazioni, necessarie per l’esercizio da parte dei soggetti privati e pubblici, delle attività sanitarie, di una natura vincolata, connessa cioè al riconoscimento in capo alle strutture stesse di specifici requisiti di carattere tecnico. Tali requisiti, quindi, una volta riscontrati, dovevano necessariamente portare al rilascio della autorizzazione stessa, la quale non poteva essere legata agli elementi della programmazione.
· La previsione espressa del fatto che sarebbe stata l’Unità sanitaria locale(3)
ad assicurare ai cittadini l’erogazione delle prestazioni sanitarie, tramite una serie di soggetti espressamente elencati, di cui la nuova azienda Usl si doveva avvalere.
· Il superamento del vecchio regime convenzionale con la previsione dell’instaurazione di nuovi rapporti non ancora compiutamente definiti. Il riconoscimento comunque espresso di un ruolo generale alla pianificazione e alla programmazione, per quanto non espressamente legato alle esigenze dei rapporti tra Amministrazione pubblica titolare del servizio e soggetti privati erogatori.


 
(1) Gazzetta Ufficiale 31.10.1992 N. 257 Suppl. Ord.
(2) Gazzetta Ufficiale 30.12.1992 N. 305 Suppl. Ord.
(3) Ora dotata di personalità giuridica, secondo il disposto dell’art. 3 che la configura come Azienda