venerdì 20 marzo 2009

Titolarità del servizio sanitario


La legge 17 agosto 1974, n. 386(1) introdusse significativi elementi di novità, tra questi l’affidamento della titolarità dell’erogazione delle prestazioni sanitarie al neonato Ente “Regione” che a tal fine si avvaleva, sia degli Enti ospedalieri, sia degli altri soggetti pubblici e privati che erano abilitati all’esercizio di un’attività ospedaliera.
Si ribadì in altre parole l’esistenza di un regime misto nel quale la preferenza era accordata agli Enti ospedalieri mentre gli altri soggetti, se volevano entrare a far parte del sistema, dovevano farlo sulla base di strumenti di tipo pattizio convenzionale da stipulare con le Regioni. Si trattava in ogni caso di un passo importante verso la legge n. 833 che dopo pochi anni sarebbe stata emanata. Infatti, non solo si riconobbe nuovamente il valore e l’esistenza della sanità convenzionata ma anche si previde che le convenzioni con i soggetti privati e pubblici, diversi dagli Enti ospedalieri, fossero stipulate direttamente dal titolare del servizio in un’ottica dunque di Servizio sanitario organizzato e qualificato come Servizio sanitario in senso soggettivo, dove la convenzione, diversamente da quanto disposto dalla legge n. 132, cominciava a rappresentare il nesso organizzativo che legava il soggetto titolare al soggetto gestore – erogatore.

 
(1) Gazzetta Ufficiale 29.08.1974 n. 225